Art. 16 — (L-R) Le modalità che precedono l'approvazione del progetto definitivo

Il soggetto, anche privato, diverso da quello titolare del potere di approvazione del progetto di un'opera pubblica o di pubblica utilita', puo' promuovere l'adozione dell'atto che dichiara la pubblica utilita' dell'opera. A tal fine, egli deposita presso l'ufficio per le espropriazioni il progetto dell'opera, unitamente ai documenti ritenuti rilevanti e ad una relazione sommaria, la quale indichi la natura e lo scopo delle opere da eseguire, nonche' agli eventuali nulla osta, alle autorizzazioni o agli altri atti di assenso, previsti dalla normativa vigente. (L) 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Qualora nel corso dei lavori si manifesti la necessita' o l'opportunita' di espropriare altri terreni o altri edifici, attigui a quelli gia' espropriati, con atto motivato l'amministrazione integra il provvedimento con cui e' stato approvato il progetto. Si applicano le disposizioni dei precedenti commi. (L)

Testo vigente dal 16 agosto 2001

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-06-08;325~art16 · fonte del testo