[1](Art. 23 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).

[2]Lo stipendio e le condizioni di carriera del direttore didattico e del direttore sezionale nelle scuole amministrate dai Comuni non possono essere inferiori a quelli stabiliti per i direttori didattici governativi.

Testo vigente dal 23 aprile 1928

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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-02-05;577~art25 · fonte del testo