[1](Art. 113 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432, e art. 2 R. decreto-legge 20 maggio 1926, n. 1106).

[2]Le spese per la costruzione e l'acquisto e per adattamento e riparazione degli edifici scolastici sono a carico dei Comuni.

[3]Lo Stato facilita, ai Comuni le spese sopraindicate, assumendosi l'onere del pagamento degli interessi sui mutui e con la concessione di sussidi.

[4]Per l'assegnazione dei relativi stanziamenti si applicheranno le seguenti norme:

  • a)dal Ministero della pubblica istruzione le somme stanziate saranno concesse ai singoli Comuni ed Enti, su parere dei Regi provveditori agli studi, e tenuti presenti i maggiori bisogni, in rapporto alle condizioni della istruzione e dei locali scolastici;
  • b)dal Ministero dei lavori pubblici le somme stanziate saranno ripartite fra l'Alto Commissariato di Napoli e i Provveditorati alle opere pubbliche, tenuto conto dei piani regolatori presentati da ciascuno di essi.

[5]Negli edifici scolastici che si costruiscano in frazioni o borgate in cui esistano non piu' di due scuole e difettino case di abitazione civile, devono essere compresi gli alloggi gratuiti per gli insegnanti.

Testo vigente dal 23 aprile 1928

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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-02-05;577~art107 · fonte del testo