[1](Art. 10 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432; art. 3 e 4 R. decreto 29 luglio 1925, n. 1286).

[2]Gli ispettori centrali per l'istruzione elementare con ufficio presso il Ministero della pubblica istruzione provvedono al coordinamento del servizio di vigilanza degli ispettori scolastici.

[3]E' pure loro compito l'attendere a studi ed indagini, su richiesta del direttore generale per l'istruzione elementare.

[4]Essi vengono nominati mediante esame di concorso. Salva l'applicazione dell'art. 11 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3084, possono pure essere nominati dal ministro, a scelta fra persone che abbiano la competenza, l'autorita' e le attitudini richieste per l'ufficio o che appartengano ai ruoli del personale dipendente dal Ministero della pubblica istruzione.

[5]Il numero dei posti di ispettore centrale e' indicato nella tabella B.

Testo vigente dal 23 aprile 1928

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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-02-05;577~art10 · fonte del testo