Art. 48 — (R) Disposizioni generali in materia di dichiarazioni sostitutive

Le dichiarazioni sostitutive hanno la stessa validita' temporale degli atti che sostituiscono. Le singole amministrazioni predispongono i moduli necessari per la redazione delle dichiarazioni sostitutive, che gli interessati hanno facolta' di utilizzare. Nei moduli per la presentazione delle dichiarazioni sostitutive le amministrazioni inseriscono il richiamo alle sanzioni penali previste dall'articolo 76, per le ipotesi di falsita' in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate. Il modulo contiene anche l'informativa di cui all'articolo 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675. In tutti i casi in cui sono ammesse le dichiarazioni sostitutive, le singole amministrazioni inseriscono la relativa formula nei moduli per le istanze.

Testo vigente dal 20 febbraio 2001

Corte di cassazione

1 massima che riguarda l’art. 48, dalle Rassegne del Massimario.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-12-28;445~art48 · fonte del testo