[1]Aggravamento delle sanzioni disciplinari per il personale di ruolo delle Amministrazioni statali.

[2]Per personale di ruolo delle Amministrazioni statali mobilitate a' sensi dell'art. 9, le sanzioni previste dagli ordinamenti generali e speciali per le infrazioni disciplinari, commesse in servizio o a causa di servizio, possono essere aumentate da uno a tre gradi; se trattasi di sanzioni pecuniarie, possono essere aumentate fino al triplo.

[3]L'autorita' competente a infliggere le punizioni disciplinari secondo i criteri normali, se ritiene che debba farsi luogo all'aumento preveduto dal comma precedente, rimette la decisione all'autorita' superiore cui spetta eventualmente il potere di infliggere la piu' grave punizione.

Testo vigente dal 18 gennaio 1943

Norme correlate

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-10-31;1611~art38 · fonte del testo