[1](Art. 35 T. U. 1926).

[2]Nessuno puo' andare in giro con un campionario di armi, senza la licenza del questore della provincia dalla quale muove.

[3]La licenza deve essere vidimata dai questori delle provincie che si intende percorrere.

[4]La licenza non puo' essere rilasciata per campionari di armi da guerra.

Testo vigente dal 26 giugno 1931

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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773~art36 · fonte del testo