[1](Art. 28 T. U. 1926).

[2]Salvo quanto e' stabilito dalle leggi militari, non possono aver luogo, senza licenza del prefetto, passeggiate in forma militare con armi.

[3]Il contravventore e' punito con l'arresto fino a sei mesi.

[4]I capi o i promotori sono puniti con l'arresto fino ad un anno.

Testo vigente dal 26 giugno 1931

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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773~art29 · fonte del testo