[1](Art. 190 T. U. 1926).

[2]All'assegnato al confino puo' essere, fra l'altro, prescritto:

[3]1° di non allontanarsi dall'abitazione scelta, senza preventivo avviso all'autorita' preposta alla sorveglianza;

[4]2° di non rincasare la sera piu' tardi e di non uscire il mattino piu' presto di una determinata ora;

[5]3° di non detenere o portare armi proprie od altri strumenti atti ad offendere;

[6]4° di non frequentare postriboli, osterie od altri esercizi pubblici;

[7]5° di non frequentare pubbliche riunioni, spettacoli o trattenimenti pubblici;

[8]6° di tenere buona condotta e di non dar luogo a sospetti;

[9]7° di presentarsi all'autorita' di pubblica sicurezza, preposta alla sorveglianza, nei giorni che gli sono indicati, e ad ogni chiamata di essa;

[10]8° di portare sempre con se' la carta di permanenza e di esibirla ad ogni richiesta degli ufficiali o degli agenti di pubblica sicurezza.

Testo vigente dal 26 giugno 1931

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773~art186 · fonte del testo