[1](Art. 118 T. U. 1926).

[2]Nei Comuni, in cui esistono Monti di pieta' od uffici da essi dipendenti, non possono essere concedute dal questore licenze per l'esercizio di agenzie di prestiti su pegno, senza il parere dell'Amministrazione del Monte di pieta'.

[3]Le stesse disposizioni si applicano alle agenzie di commissioni presso i Monti di pieta'.

[4]Il parere dell'Amministrazione predetta non vincola l'autorita' di pubblica sicurezza.

[5]E' vietato l'acquisto abituale delle polizze del Monte di pieta' e concedere, per professione, sovvenzioni supplementari su pegni delle polizze stesse.

Testo vigente dal 26 giugno 1931

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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773~art117 · fonte del testo