Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 6/1962

    Questione infondata
    14 febbraio 1962

    Non la libertà di circolare di cui all'art. 16 della Costituzione, è colpita dalle norme di cui agli artt. 91, quinto comma, del D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, e 94, primo comma, n. 8, del R.D. 8 dicembre 1933, n. 1740, ma il diritto di guidare un autoveicolo; e poiché nessuna norma costituzionale assicura indistintamente a tutti i cittadini il diritto di guidare veicoli a motore, non viola la Costituzione la legge ordinaria che consente l'esercizio del diritto solo a chi abbia certi requisiti: dimodoché la patente, come è concessa caso per caso, in applicazione di una norma di legge ordinaria, così può essere tolta, in virtù di un'altra norma di legge ordinaria, senza che ne soffra la libertà di circolazione costituzionalmente garantita.

    Art. 91 Testo unico circolazione stradale · Art. 94 Testo unico di norme per la tutela delle strade e per la circolazione · Art. 95 Testo unico di norme per la tutela delle strade e per la circolazione · Art. 96 Testo unico di norme per la tutela delle strade e per la circolazione

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-08;1740~art94 · fonte del testo