Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 35/1959

    Questione infondata
    27 giugno 1959

    L'art. 41 Cost. nel sancire il principio della libertà di iniziativa economica privata, stabilisce anche che la legge ordinaria può, al fine di tutelare gli interessi della società, regolare e disciplinare con opportune limitazioni il citato principio. Le facoltà conferite ai comuni dall'impugnato art. 113 del T.U. 8 dicembre 1933, n. 1740, riguardo alla disciplina della circolazione di veicoli da piazza e da noleggio, rientrano nel quadro delle limitazioni senza le quali la libera iniziativa economica privata verrebbe a svolgersi in contrasto con l'utilità sociale. Pertanto, la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 113 T.U. 8 dicembre 1933, n. 1740 sollevata in riferimento all'art. 41 Cost., va dichiarata infondata. - S. nn. 29/1957, 33/1957, 50/1957, 103/1957, 32/1959.

    Art. 113 Testo unico di norme per la tutela delle strade e per la circolazione · Art. 41 cost.

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-08;1740~art113 · fonte del testo