[1]Il Ministro dei lavori pubblici, sentito quello delle finanze, puo' autorizzare i concessionari ai quali sia accordato il contributo governativo ad emettere obbligazioni garantite con il contributo.

[2]Le obbligazioni cosi' emesse, e sempre che provvedano esclusivamente al finanziamento della costruzione delle opere sovvenzionate, sono soggette alla tassa di negoziazione stabilita nella tariffa A allegata alla legge 30 dicembre 1923, n. 3280.

[3]Per i serbatoi ad uso agricolo puo' essere fatta, a mezzo di istituti di credito da designarsi dai Ministri dei lavori pubblici e delle finanze, la emissione di obbligazioni o di cartelle garantite sulle contribuzioni delle proprieta' fondiarie, sia consorziate, sia obbligate a contribuire, sia comunque aderenti all'intrapresa. Le dette obbligazioni o cartelle sono soggette alla tassa di negoziazione indicata nel precedente comma.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-11;1775~art81 · fonte del testo