L'esecuzione delle decisioni emesse dal Tribunale Superiore sui ricorsi previsti dall'articolo 143, si fa in via amministrativa, eccetto che per la parte relativa alle spese. L'estratto della decisione in forma esecutiva, per la parte riguardante la condanna alle spese, non potra' essere rilasciato se non a chi abbia diritto a tale pagamento, facendone menzione in fine all'originale dell'estratto. Questo deve essere intitolato in nome del Re e terminare con la formula stabilita dall'articolo 556 del Codice di procedura civile.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-11;1775~art206 · fonte del testo