L'autorizzazione a fare assaggi e ricerche di acque sotterranee non puo' essere data per un tempo superiore ad un anno e puo' essere prorogata una o piu' volte per ulteriori periodi di sei mesi, previa constatazione dei lavori eseguiti. Essa non puo' essere comunque ceduta senza previo nulla osta dell'autorita' che l'ha accordata.

Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-11;1775~art100 · fonte del testo