[1](Art. 6 della legge 29 marzo 1903, n. 103, e 6 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3047).

[2]La commissione delibera annualmente, nei modi e termini che saranno stabiliti dal regolamento speciale dell'azienda, il bilancio preventivo e provvede alla presentazione dei conti al consiglio comunale.

[3]Essa provvede inoltre a tutte le opere e spese, agli appalti e a quanto altro occorra pel funzionamento dell'azienda con le norme che saranno stabilite dal regolamento per la esecuzione del presente testo unico.

[4]La commissione delibera ancora, entro i limiti e con le modalita' prescritte dal regolamento dell'azienda, circa gli uffici, gli stipendi, le indennita' ed i salari e circa la nomina, la sospensione ed il licenziamento dei salariati e degli impiegati.

[5]Ogni azienda dovra' allegare al bilancio di previsione di ciascun esercizio la tabella numerica del personale e dei relativi stipendi e salari, la quale sara' approvata di volta in volta insieme col bilancio.

Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti

Norme correlate

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urn:nir:stato:regio.decreto:1925-10-15;2578~art6 · fonte del testo