Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 131). Fonte: art. 131, comma 1, d.lgs. 14 novembre 2024, n. 175, nel testo in vigore dal 31 dicembre 2025 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027»).

[1]Il ricorso

[2](articolo 18 del decreto legislativo n. 546 del 1992)

[3]1. Il processo e' introdotto con ricorso alla corte di giustizia tributaria di primo grado. 2. Il ricorso deve contenere l'indicazione:

  • a)della corte di giustizia tributaria di primo grado cui e' diretto;
  • b)del ricorrente e del suo legale rappresentante, della relativa residenza o sede legale o del domicilio eventualmente eletto nel territorio dello Stato, nonche' del codice fiscale e dell'indirizzo di posta elettronica certificata;
  • c)dell'ufficio nei cui confronti il ricorso e' proposto;
  • d)dell'atto impugnato e dell'oggetto della domanda;
  • e)dei motivi. 3. Il ricorso deve essere sottoscritto dal difensore e contenere l'indicazione:
  • a)della categoria di cui all'articolo 57 alla quale appartiene il difensore;
  • b)dell'incarico a norma dell'articolo 57, comma 7, salvo che il ricorso non sia sottoscritto personalmente;
  • c)dell'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore. 4. Il ricorso e' inammissibile se manca o e' assolutamente incerta una delle indicazioni di cui al comma 2, ad eccezione di quella relativa al codice fiscale e all'indirizzo di posta elettronica certificata, o non e' sottoscritto a norma del comma 3.

Testo vigente dal 28 novembre 2024

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-11-14;175~art64 · fonte del testo