Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 131). Fonte: art. 131, comma 1, d.lgs. 14 novembre 2024, n. 175, nel testo in vigore dal 31 dicembre 2025 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027»).
[1]Il ricorso
[2](articolo 18 del decreto legislativo n. 546 del 1992)
[3]1. Il processo e' introdotto con ricorso alla corte di giustizia tributaria di primo grado. 2. Il ricorso deve contenere l'indicazione:
- a)della corte di giustizia tributaria di primo grado cui e' diretto;
- b)del ricorrente e del suo legale rappresentante, della relativa residenza o sede legale o del domicilio eventualmente eletto nel territorio dello Stato, nonche' del codice fiscale e dell'indirizzo di posta elettronica certificata;
- c)dell'ufficio nei cui confronti il ricorso e' proposto;
- d)dell'atto impugnato e dell'oggetto della domanda;
- e)dei motivi. 3. Il ricorso deve essere sottoscritto dal difensore e contenere l'indicazione:
- a)della categoria di cui all'articolo 57 alla quale appartiene il difensore;
- b)dell'incarico a norma dell'articolo 57, comma 7, salvo che il ricorso non sia sottoscritto personalmente;
- c)dell'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore. 4. Il ricorso e' inammissibile se manca o e' assolutamente incerta una delle indicazioni di cui al comma 2, ad eccezione di quella relativa al codice fiscale e all'indirizzo di posta elettronica certificata, o non e' sottoscritto a norma del comma 3.
Testo vigente dal 28 novembre 2024
