Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 131). Fonte: art. 131, comma 1, d.lgs. 14 novembre 2024, n. 175, nel testo in vigore dal 31 dicembre 2025 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027»).
[1]Ineleggibilita'
[2](articolo 20 del decreto legislativo n. 545 del 1992)
[3]1. Non possono essere eletti al Consiglio di presidenza, e sono altresi' esclusi dal voto, i componenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado sottoposti, a seguito di giudizio disciplinare, ad una sanzione piu' grave dell'ammonimento. 2. Il componente di corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado sottoposto alla sanzione della censura e' eleggibile dopo tre anni dalla data del relativo provvedimento, se non gli e' stata applicata altra sanzione disciplinare.
Testo vigente dal 28 novembre 2024
