Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 100). Fonte: art. 100, comma 1, d.lgs. 5 novembre 2024, n. 174, come modificato dal d.l. 31 dicembre 2025, n. 200, convertito, con modificazioni, dalla l. 27 febbraio 2026, n. 26 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027»).
[1]Norme che restano abrogate
[2](articolo 9 del decreto-legge n. 533 del 1954)
[3]1. Resta abrogata la legge 27 dicembre 1953, n. 948, e ogni altra disposizione contraria o incompatibile con quelle del presente titolo.
Testo vigente dal 28 novembre 2024
