Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 100). Fonte: art. 100, comma 1, d.lgs. 5 novembre 2024, n. 174, come modificato dal d.l. 31 dicembre 2025, n. 200, convertito, con modificazioni, dalla l. 27 febbraio 2026, n. 26 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027»).

[1](( Esenzioni

[2](articolo 18 del regio decreto-legge n. 246 del 1938)))

[3]1. ((Sono esenti dal pagamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni gli ospedali militari e le sale di convegno dei militari delle forze armate nonche' gli enti che in applicazione delle norme vigenti, corrispondono il contributo fisso obbligatorio per la radiofonia.)) 2. ((Sono, altresi', esenti dal pagamento del canone gli apparecchi adoperati per uso militare, siano essi sistemati a terra o a bordo di navi o di aeromobili.))

Testo vigente dal 7 agosto 2026

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-11-05;174~art54bis · fonte del testo