Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 100). Fonte: art. 100, comma 1, d.lgs. 5 novembre 2024, n. 174, come modificato dal d.l. 31 dicembre 2025, n. 200, convertito, con modificazioni, dalla l. 27 febbraio 2026, n. 26 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027»).
[1]Soggetti d'imposta
[2](articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972)
[3]1. E' soggetto d'imposta chiunque organizza gli intrattenimenti e le altre attivita' di cui alla tariffa di cui all'allegato 2 ovvero esercita case da gioco. 2. Nei casi in cui l'esercizio di case da gioco e' riservato per legge a un ente pubblico, questi e' soggetto d'imposta anche se ne delega ad altri la gestione.
Testo vigente dal 28 novembre 2024
