Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 100). Fonte: art. 100, comma 1, d.lgs. 5 novembre 2024, n. 174, come modificato dal d.l. 31 dicembre 2025, n. 200, convertito, con modificazioni, dalla l. 27 febbraio 2026, n. 26 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027»).

[1]Liquidazione delle imposte

[2](articolo 22 della legge n. 1216 del 1961)

[3]1. Per la liquidazione delle imposte previste dal presente titolo relative a contratti stipulati in valuta estera il ragguaglio in euro del valore imponibile si effettua:

  • a)per le valute estere negoziabili in Italia in base al cambio medio settimanale ricavato dalle quotazioni giornaliere della precedente settimana che la Banca d'Italia accerta ai sensi delle disposizioni contenute nella vigente normativa;
  • b)per le altre valute estere, in base al cambio risultante dal rapporto tra la parita' ufficiale in dollari U.S.A. dichiarata per ciascuna di dette valute e il cambio medio settimanale del dollaro U.S.A. determinato nel modo di cui alla lettera a). 2. La liquidazione deve essere effettuata al cambio medio settimanale valido per il giorno in cui e' stato effettuato il pagamento del premio all'assicuratore.

Testo vigente dal 28 novembre 2024

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-11-05;174~art21 · fonte del testo