Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 100). Fonte: art. 100, comma 1, d.lgs. 5 novembre 2024, n. 174, come modificato dal d.l. 31 dicembre 2025, n. 200, convertito, con modificazioni, dalla l. 27 febbraio 2026, n. 26 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027»).
[1]Denuncia da parte degli assicuratori
[2](articolo 20 della legge n. 1216 del 1961)
[3]1. Gli assicuratori, compresi quelli che fanno contratti di rendita vitalizia, devono, entro trenta giorni dall'inizio della loro attivita', denunziare per iscritto all'ufficio dell'Agenzia delle entrate nel cui territorio di competenza hanno la loro sede principale:
- a)la qualita' delle operazioni che intendono fare;
- b)la sede principale e quella delle filiali e delle succursali;
- c)il cognome, nome e domicilio dei gerenti, rappresentanti, procuratori e firmatari responsabili;
- d)se intendono avvalersi della facolta' di cui all'articolo 8. 2. Alla stessa denunzia, da farsi all'ufficio dell'Agenzia delle entrate nella cui circoscrizione hanno la loro residenza, sono tenuti i rappresentanti di assicuratori esteri. 3. Ogni modifica degli elementi della denunzia deve essere notificata entro i successivi trenta giorni.
Testo vigente dal 28 novembre 2024
