Cancellazione del vincolo di usufrutto La cancellazione del vincolo di usufrutto, oltre che nei casi di consolidamento o di scadenza del termine, ha luogo ad istanza della parte:

  • a)se l'usufrutto e' vitalizio, sulla esibizione del certificato di morte dell'usufruttuario;
  • b)se l'usufrutto e' condizionato, sulla esibizione del documento che comprovi essere venuta meno la condizione;
  • c)se l'usufrutto e' a favore di un ente, allo scadere del trentennio;
  • d)per prescrizione, quando non siano stati richiesti gli interessi nel corso di cinque anni. (L). Per il caso considerato nella lettera d), il termine di cinque anni decorre dal giorno in cui puo' essere fatta valere la prescrizione. (L).

Testo vigente dal 9 marzo 2004

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-12-30;396~art59 · fonte del testo