Art. 47 — (L) Estinzione dei titoli detenuti dal Fondo

I titoli di Stato conferiti al Fondo o da esso acquistati non possono essere incassati ne' negoziati e sono portati a riduzione della consistenza del debito. (L). I titoli ancora circolanti in forma cartacea sono inoltrati alla Direzione che provvede al successivo annullamento di essi. (L).

Testo vigente dal 9 marzo 2004

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-12-30;396~art47 · fonte del testo