Art. 21 — (L) Prescrizione degli interessi e del capitale

Le rate degli interessi non reclamate nel corso di cinque anni dalla scadenza sono prescritte. Il termine di cinque anni si applica qualunque sia la forma di pagamento degli interessi. (L). E' prescritto il capitale rappresentato dai titoli di Stato non reclamato nel corso dei cinque anni dalla data di rimborsabilita'. (L).

Testo vigente dal 9 marzo 2004

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-12-30;396~art21 · fonte del testo