Art. 76 — (L) Revoca tacita del mandato

Salva dichiarazione contraria, il mandato a richiedere il rimborso di titoli o pagamento di interessi s'intende revocato, senza necessita' di comunicazione della revoca al mandatario, quando il mandante deleghi alla operazione o alla riscossione persona diversa da quella precedentemente incaricata ovvero dichiari di volervi provvedere personalmente. (L). In ogni caso il mandante deve essere in possesso dei titoli sui quali l'operazione va eseguita ovvero della ricevuta di deposito di essi, rilasciata dalla Direzione o dal dipartimento provinciale del Tesoro. (L).

Testo vigente dal 9 marzo 2004

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2003-12-30;398~art76 · fonte del testo