[1](Art. 12, Legge 3 aprile 1933, n. 255).

[2]La Corte tiene le scritture che le sono strettamente necessarie per l'esercizio della sua funzione.

[3]Puo' valersi delle scritture tenute dalle ragionerie e puo' altresi' far proprie le risultanze contabili degli atti sottoposti a riscontro gia' accertate dai funzionari delle ragionerie stesse o di altri uffici dipendenti dall'Amministrazione, i quali risponderanno della esattezza del proprio operato.

[4]Quando vengano constatate irregolarita', la Corte ne da' comunicazione al Ministro competente per i suoi provvedimenti, salvo l'eventuale giudizio di responsabilita' a norma delle vigenti disposizioni.

Testo vigente dal 1 agosto 1934

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urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-12;1214~art21 · fonte del testo