I Consigli hanno facolta' di procedere ad accertamento di usi e consuetudini anche durante il periodo che intercorre fra un aggiornamento periodico e l'altro delle raccolte di cui allo art. 39. L'uso di tale facolta' e l'inizio delle indagini di cui al primo comma dell'art. 34 devono essere preliminarmente autorizzati caso per caso dal Consiglio generale, col voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti, o, in caso di urgenza, dal Comitato di presidenza con la maggioranza di almeno due terzi dei suoi componenti. Intervenuta la decisione preliminare di cui al comma precedente, l'accertamento dell'uso o della consuetudine e' fatto con la stessa procedura fissata per le raccolte.

Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1934-09-20;2011~art40 · fonte del testo