Il presidente: 1° convoca e presiede il Consiglio generale e il Comitato di presidenza; 2° stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio e del Comitato predetti; 3° propone al Ministro per le corporazioni la istituzione delle Commissioni speciali permanenti di cui all'art. 13, previa deliberazione del Consiglio generale; 4° dispone tutti gli atti occorrenti per il regolare funzionamento degli organi del Consiglio e quanto altro gli venga ordinato dal Ministro per le corporazioni e, per la parte tecnica delle materie di rispettiva competenza, dagli altri Ministri interessati.

Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1934-09-20;2011~art21 · fonte del testo