[1](Art. 4, comma quinto, del R. decreto-legge 16 giugno 1927, n. 1071; art. 3, commi quarto e quinto, della legge 18 giugno 1931, n. 875).

[2]La ripartizione fra le varie Associazioni professionali del numero dei consiglieri, stabilito in conformita' del primo comma dell'articolo precedente, e quella del numero dei consiglieri riservato alle designazioni delle istituzioni e degli enti di cui al terzo comma dell'articolo stesso sono determinate con decreto del Ministro per le corporazioni, sentiti i Ministri interessati. Le norme, i termini e le condizioni per far luogo alle designazioni dei consiglieri anzidetti sono stabiliti nel regolamento generale. I consiglieri sono nominati con decreto del Prefetto.

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Norme correlate

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urn:nir:stato:regio.decreto:1934-09-20;2011~art16 · fonte del testo