[1]Ogni provvedimento giudiziario e' iscritto per estratto contenente, secondo il tipo di provvedimento, i seguenti dati:

  • a)denominazione e codice identificativo dell'ente cui si riferisce il provvedimento giudiziario; codice identificativo e' il codice fiscale dell'ente;
  • b)rappresentante e sede legale dell'ente;
  • c)numero identificativo del procedimento;
  • d)autorita' che ha emesso il provvedimento giudiziario;
  • e)data, dispositivo del provvedimento giudiziario e norme applicate;
  • f)luogo, data dell'infrazione e norme applicate, con riferimento a ciascun illecito amministrativo dipendente da reato;
  • g)sanzione amministrativa applicata, con riferimento a ciascun illecito amministrativo dipendente da reato, anche nelle ipotesi di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

[2](estensione artt. 6 e 7 r.d. n. 778/1931)

Testo vigente dal 13 febbraio 2003

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-11-14;312~art13 · fonte del testo