Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 368). Fonte: art. 368, comma 1, d.lgs. 5 agosto 2026, n. 141 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027»).

[1]Competenza degli uffici (articolo 4 decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218)

[2]1. Competente alla definizione e' l'ufficio dell'Agenzia delle entrate, nella cui circoscrizione il contribuente ha il domicilio fiscale. 2. Nel caso di esercizio di attivita' d'impresa o di arti e professioni in forma associata, di cui all'articolo 5 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, ovvero in caso di azienda coniugale non gestita in forma societaria, e in caso di societa' che optano per la trasparenza fiscale di cui agli articoli 124 e 125 del medesimo testo unico, l'ufficio competente all'accertamento nei confronti della societa', dell'associazione o del titolare dell'azienda coniugale effettua la definizione anche del reddito attribuibile ai soci, agli associati o all'altro coniuge, con unico atto e in loro contraddittorio. Nei confronti dei soggetti che non aderiscono alla definizione o che, benche' ritualmente convocati secondo le precedenti modalita' non hanno partecipato al contraddittorio, gli uffici competenti procedono all'accertamento sulla base della stessa; non si applicano gli articoli 346, comma 5, e 360, comma 1. 3. Non si applicano le disposizioni dell'articolo 263 riguardante la partecipazione dei comuni all'accertamento dei redditi delle persone fisiche.

Testo vigente dal 6 agosto 2026

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2026-08-05;141~art348 · fonte del testo