Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 368). Fonte: art. 368, comma 1, d.lgs. 5 agosto 2026, n. 141 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027»).

[1]Utilizzo delle informazioni (articolo 10 decreto legislativo 4 marzo 2014 n. 29)

[2]1. Le informazioni e i documenti scambiati ai sensi della presente sezione possono essere trasmessi ad un altro Stato membro o ad un Paese terzo nell'osservanza dei limiti ed alle condizioni di cui al capo IV, recante "Condizioni che disciplinano la cooperazione amministrativa", e al capo VI, recante "Relazioni con i Paesi terzi", della direttiva 2011/16/UE.

Testo vigente dal 6 agosto 2026

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2026-08-05;141~art189 · fonte del testo