Il termine per la presentazione delle domande per la concessione dei sussidi previsti dalla legge 10 marzo 1955, n. 101, e' fissato a sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
Testo vigente dal 2 gennaio 1957
Il termine per la presentazione delle domande per la concessione dei sussidi previsti dalla legge 10 marzo 1955, n. 101, e' fissato a sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
Testo vigente dal 2 gennaio 1957
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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1956-12-04;1427~artunico · fonte del testo
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