Il potere del Consiglio Nazionale forense in ordine alla determinazione delle tariffe professionali non contrasta con i principi costituzionali, essendo fondato sulla capacità di tale organo tecnico di prendere tempestive decisioni per l'aggiornamento - necessariamente periodico - delle stesse. Ne' viola i parametri costituzionali invocati dal giudice a quo, in gran parte non appropriatamente, la potestà del Consiglio di stabilire i minimi e i massimi entro i quali contenere la liquidazione in sede giudiziale, stante al riguardo (ex art. 60, r.d. n. 1578 del 1933) la possibilità per l'autorità giudiziaria di oltrepassare detti limiti. (Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. unico della legge 7 novembre 1957, n. 1051; 1 della legge 3 agosto 1949, n. 536; 3 del d.l.lgt. 22 febbraio 1946, n. 170; unico della legge 22 gennaio 1934, n. 36; 57, 58, 59, 60 e 61 del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, denunziati in riferimento agli artt. 1, secondo comma, 2, 3, 24, primo, secondo e terzo comma, 25, primo comma, 41, 101, 104, primo comma, Cost.). - S. nn. 20/1960 e 163/1971.
Art. 1 cost. · Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.