Per la cura degli stranieri gli ospitali hanno diritto al rimborso dal Governo nazionale, il quale, per la rivalsa verso i Governi esteri, provvede secondo le convenzioni internazionali.

Testo vigente dal 22 luglio 1890

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1890-07-17;6972~art77 · fonte del testo