[1]Ferma stante la disposizione dell'art. 89, la presente legge andra' in vigore nei termini che saranno stabiliti per mezzo di decreti reali, ma dovra' entrare totalmente in vigore nei sei mesi dalla sua promulgazione.

[2]Entro lo stesso termine saranno pubblicati con decreto reale le disposizioni transitorie, il regolamento per l'esecuzione della presente legge ed un regolamento di contabilita' generale per le istituzioni ad essa soggette.

[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[4]Data a Roma, addi' 17 luglio 1890.

[5]UMBERTO.

[6]Crispi.

[7]Visto, Il Guardasigilli: Zanardelli.

Testo vigente dal 22 luglio 1890

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1890-07-17;6972~art104 · fonte del testo