I membri dalla congregazione di carita' e gli amministratori di ogni altra istituzione pubblica, che debbono essere eletti all'ufficio per un tempo determinato, non possono essere rieletti senza interruzione piu' d'una volta; salva, per le amministrazioni diverse dalla congregazione di carita', la esplicita disposizione in contrario degli statuti.

Testo vigente dal 22 luglio 1890

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Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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urn:nir:stato:legge:1890-07-17;6972~art10 · fonte del testo