[1]Ogni mese i Funzionari delegati, di cui e' cenno nell'articolo precedente, presenteranno i conti delle somme erogate coi documenti giustificativi, a norma delle prescrizioni del Regolamento, per gli effetti della loro revisione, e per essere trasmessi di poi alla Corte dei conti.

[2]I Funzionari delegati sono personalmente responsabili della regolarita' delle spese approvate e disposte; gli Agenti pagatori, della regolarita' del pagamento.

Testo vigente dal 5 maggio 1869

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1869-04-22;5026~art43 · fonte del testo