[1]Con regolamento speciale, da approvarsi per decreto Reale sentiti il Consiglio di previdenza e il Consiglio di Stato, sara' provveduto a quanto occorre per il funzionamento del fondo di previdenza dei ricevitori del lotto e per la determinazione delle misure degli assegni e dei requisiti necessari per fruirne.

[2]Col detto regolamento sara' pure disciplinato il passaggio dall'attuale al nuovo regime, con che:

  • a)i ricevitori in servizio all'attuazione della presente legge vengano assoggettati alla ritenuta generale di cui all'art. 19 e contemporaneamente esonerati da quelle onde si trovino gravati a favore del Monte vedovile o del Consorzio toscano;
  • b)il periodo di ascrizione all'uno o all'altro di tali Istituti venga considerato utile per la nuova istituzione.

Testo vigente dal 22 dicembre 1906

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1906-07-22;623~art21 · fonte del testo