Nel capoluogo della Regione e' istituita una Commissione di coordinamento, composta di un rappresentante del Ministero dell'interno, che la presiede, di un rappresentante del Ministero delle finanze e di un rappresentante della Regione, designato dal Consiglio della Valle fra persone estranee al Consiglio. La Commissione e' costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Le spese per il funzionamento della Commissione sono ripartite in parti eguali fra lo Stato e la Regione.

Testo vigente dal 10 marzo 1948

Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Sentenza n. 89/2007

    Parametro
    16 marzo 2007

    riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni sollevate con i ricorsi indicati in epigrafe; riuniti i giudizi; dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 23, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, contenente «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)», nella parte in cui non esclude le amministrazi…

    Art. 117 cost. · Art. 118 cost. · Art. 4 Statuto speciale per la Valle d'Aosta · Art. 45 Statuto speciale per la Valle d'Aosta

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge.costituzionale:1948-02-26;4~art45 · fonte del testo