Le miniere esistenti nella Regione sono date in concessione gratuita alla Regione per novantanove anni. La concessione potra' essere rinnovata. Non e' ammessa la cessione della concessione predetta. Sono escluse dalla concessione le miniere che alla data del 7 settembre 1945 abbiano gia' formato oggetto di concessione, salvo che alla concessione non sia seguito lo sfruttamento nei termini previsti dalla legge, nel qual caso la Regione puo' promuovere a proprio beneficio la decadenza della concessione. Le subconcessioni saranno istruite secondo la procedura e le norme tecniche per le concessioni fatte dallo Stato.

Testo vigente dal 10 marzo 1948

Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Sentenza n. 360/1991

    Parametro
    18 luglio 1991

    Riuniti i ricorsi. 1) dichiara inammissibili: a) le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Regione autonoma Valle d'Aosta e dalla Provincia autonoma di Trento nei confronti dell'intera legge 8 marzo 1991, n. 81 (Legge-quadro per la professione di maestro di sci e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina), in relazione…

    Art. 116 cost. · Art. 2 Statuto speciale per la Valle d'Aosta · Art. 8 Testo unico costituzionali · Art. 16 Testo unico costituzionali

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge.costituzionale:1948-02-26;4~art11 · fonte del testo