I consiglieri regionali, prima di essere ammessi all'esercizio delle loro funzioni, prestano giuramento di essere fedeli alla Repubblica e di esercitare il loro uffici al solo scopo del bene inseparabile dello Stato e della Regione autonomia della Sardegna.

Testo vigente dal 9 marzo 1948

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urn:nir:stato:legge.costituzionale:1948-02-26;3~art23 · fonte del testo