Il Presidente e i membri della Giunta regionale restano in carica finche' dura il Consiglio regionale, e dopo la scadenza di questo provvedono solo agli affari di ordinaria amministrazione fino alla nomina del Presidente e dei componenti la Giunta da parte del nuovo Consiglio.

Testo vigente dal 13 marzo 1948

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urn:nir:stato:legge.costituzionale:1948-02-26;5~art31 · fonte del testo