Art. 13 — Comportamento in servizio

L'operaio deve prestare tutta la sua opera, nel disimpegno delle mansioni che gli sono affidate, curando, con diligenza e nel miglior modo, l'interesse dell'Amministrazione. Egli deve conformare la sua condotta al dovere di servire esclusivamente la Nazione, non deve svolgere attivita' incompatibili con tale dovere e deve riservare il piu' assoluto segreto circa gli impianti, i rifornimenti, i lavori, gli studi, le pubblicazioni e le disposizioni di servizio. L'operaio deve rispetto e, durante il servizio, obbedienza ai superiori; nei rapporti con i colleghi deve ispirarsi al principio di un'assidua e solerte collaborazione. Fuori dal servizio deve mantenere condotta conforme al decoro di dipendente dello Stato.

Testo vigente dal 14 marzo 1961

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1961-03-05;90~art13 · fonte del testo