E' data facolta' al Ministero del tesoro di apportare con propri decreti, allo stato di previsione dell'entrata ed a quello della spesa del Ministero del lavoro dello previdenza sociale per l'esercizio 1963-64, le variazioni che si rendessero necessarie in relazione agli adempimenti previsti dall'articolo 16 della legge 21 dicembre 1961, n. 1336.

Testo vigente dal 31 ottobre 1963

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urn:nir:stato:legge:1963-10-31;1419~art5 · fonte del testo