L'ammontare del fondo di dotazione delle Ferrovie dello Stato, di cui all'art. 17 della legge 7 luglio 1907, n. 429, rimane stabilito, per l'esercizio finanziario 1956-57, in lire 35.500.000.000.
Testo vigente dal 31 luglio 1956
L'ammontare del fondo di dotazione delle Ferrovie dello Stato, di cui all'art. 17 della legge 7 luglio 1907, n. 429, rimane stabilito, per l'esercizio finanziario 1956-57, in lire 35.500.000.000.
Testo vigente dal 31 luglio 1956
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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1956-07-25;772~art3 · fonte del testo
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