Per l'esercizio finanziario 1960-61 e' autorizzata la spesa di lire 2.000.000.000, per il completamento di opere di pubblica utilita', in applicazione dell'art. 59 della legge 29 aprile 1949, n. 264 e dell'art. 73 della legge 25 luglio 1952, n. 949 e per l'impianto di nuovi cantieri scuola.

Testo vigente dal 29 ottobre 1960

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urn:nir:stato:legge:1960-10-26;1201~art7 · fonte del testo