I tassi agevolati annui di interesse da applicare sui finanziamenti previsti dalla presente legge sono quelli stabiliti ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 della legge 17 agosto 1974, n. 397. I tassi agevolati per i finanziamenti alle imprese artigiane di cui all'articolo 2 della presente legge sono stabiliti come segue: per le zone depresse del Mezzogiorno, di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523: 4 per cento; per le zone depresse del Centro-Nord, di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 614: 5 per cento; per le rimanenti zone: 6 per cento. I tassi agevolati di interesse stabiliti dal presente articolo si applicano ai finanziamenti per i quali si stipula il contralto a norma della presente legge.

Testo vigente dal 16 gennaio 1975

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urn:nir:stato:legge:1974-12-24;713~art9 · fonte del testo